Le regole della climatizzazione invernale (riscaldamento) ed estiva
La regione Lombardia rientra nella Zona climatica “E”, quindi il funzionamento degli impianti di riscaldamento è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile e non può superare le 14 ore giornaliere.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti deve essere compresa nella fascia oraria 5.00-23.00.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dei locali non può essere superiore ai seguenti valori:
- 18° C + 2 ° di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20° C + 2 ° di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il riscaldamento di cantine, ripostigli, box, scale e depositi nelle abitazioni è vietato in base all’art. 24 comma 3 bis della LR 24/2006.
La temperatura a cui bisogna invece mantenere gli ambienti durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva non deve essere minore di 26°C con 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.